lunedì 22 giugno 2026

Responsabilità Professionale Sanitaria

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La documentazione clinica deve essere dettagliata
La Corte di Cassazione conferma che la difettosa tenuta della documentazione clinica da parte del sanitario non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente

Famiglia fa ricorso e la scuola viene condannata a pagare oltre 8mila euro
Andrea Carlino

Contenzioso in odontoiatria: nel 18% dei casi la richiesta di risarcimento è per mancata diagnosi. Dental Academy. 16 gen 2025

La responsabilità extracontrattuale del dentista: un caso

La responsabilità contrattuale del dentista: un caso. È dello scorso ottobre una sentenza di primo grado che condanna un dentista libero professionista a risarcire una paziente per una scorretta estrazione di un dente. Scopriamo qualcosa di più.

Local Anesthetic Systemic Toxicity dal punto di vista clinico e medico legaleUna triste vicenda di cronaca riporta di attualità i rischi da anestesia locale, ne abbiamo parlato con il dott. Gianni Barbuti, segretario nazionale SIOF
Cerco di sintetizzare il mio pensiero. Sarà, come sempre, buona pratica attendere la chiusura dell'inchiesta prima di avanzare azzardate ipotesi e peggio ancora consigli inopportuni. L'Intralipid è un farmaco senza limiti di prescrizione (Aifa), può essere tenuto in studio ed essere usato da odontoiatri. L'incidenza della L.A.S.T. è di 0,27 casi su 1000 in occasione di blocchi nervosi periferici, quindi in ambito anestesiologico odontoiatrico praticamente inesistente. Ammesso, e si vedrà se nel caso di specie trattasi di tale sindrome, che sia stata una LAST sarà bene capire quanto anestetico sia stato realmente usato (6 fiale non sono una dose inusuale in assoluto) e come sia possibile arrivare a dare concentrazioni ematiche tali da procurare tossicità. Detto questo mi permetto di puntualizzare alcuni passaggi: in caso di arresto cardiaco il defibrillatore entrerà in funzione nella sola ed esclusiva evenienza di fibrillazione ventricolare. Avere acquisito il consenso, tanto caro nelle sedi giudiziarie, non avrebbe certo evitato il problema e se, come lascia intendere, effettivamente senza dirlo, il dott. Barbuti fosse acquisito non in modo dimostrabile (firmato) sarebbe deontologicamente contestabile. Allora facciamo chiarezza su cosa realmente dica il Codice deontologico all'articolo 35 e non assoggettiamolo alle inclinazioni legali: "il medico acquisisce in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall'ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull'integrità psico-fisica" . Spero che un'anestesia, ancorché tronculare e l'estrazione susseguente non si facciano rientrare fra gli interventi ad alto rischio di morte. Spero che questo drammatico, ma quasi unico caso non impatti sulla professione come impattò il il caso d'infezione da legionella, forse, contratta da una paziente a Torino alcuni anni or sono e che non si corra a suggerire disequilibrati provvedimenti utili a venditori occasionali.
[https://www.facebook.com/Odontoiatria33]

Presunzione di innocenza. Omceo Roma: “No alla condanna mediatica dei professionisti sanitari”. L’Omceo rilancia l’appello contro le sentenze precipitose del “tribunale del web” e si dice pronto a intervenire anche presso gli altri Ordini e il Garante della Privacy contro questo comportamento che “non solo è ingiusto, ma mina seriamente il principio della presunzione di innocenza”. Oltre a rischiare di “aggravare il dolore delle famiglie” e “creare un ambiente di lavoro teso per i medici, che potrebbe deteriorare la qualità e la serenità dell'assistenza”.

Responsabilità professionale. Cambio di approccio con due articoli e stop ai ‘temerari’. La proposta di riforma d’Ippolito pronta all’iter parlamentare. Presentata oggi in anteprima nazionale all’Ordine dei Medici di Milano la proposta di riforma della commissione di esperti. Adelchi d’Ippolito: “L’obiettivo non è certo l’impunità, ma quello di individuare un perfetto punto di equilibrio tra la piena tutela del paziente e la serenità del medico”. Nei decenni si era consolidata l’idea di poter trattare la colpa medica come le altre, senza tenere conto dell’unicità del ruolo del medico, la cui opera insiste, per forza di cose, sull’incolumità del corpo e della persona.
QUOTIDIANO SANITA'. 26 nov 2024

Riforma responsabilità sanitaria. La bocciatura dell’Anaao: “Risposte insufficienti alla sicurezza di medici e pazienti”. “Il vero limite di tutto l’impianto è la trattazione della colpa grave, il tema su cui ci aspettavamo cambiasse qualcosa, e che invece resta inalterato per impossibilità, ci dicono, di modificare l’attuale impianto ordinamentale. Il problema da affrontare a nostro avviso non è tanto la dimostrazione della colpa, quanto la presunzione di colpa che determina un corto circuito tra indagato, imputato e condannato. Prima ancora che si aprano le aule del tribunale”.
QUOTIDIANO SANITA'. 27 nov 2024

Family Audit - UNI/PdR 192:2026



UNI/PdR 192:2026: il modello Family Audit per la conciliazione vita-lavoro
E’ stato recentemente recepita da una prassi UNI la possibilità di implementare un’organizzazione aziendale che ha come obiettivo di agevolare i lavoratori nei loro ruoli extralavorativi di genitori e comunque nelle relazioni familiari.
Negli ultimi anni il tema della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è diventato centrale nelle politiche pubbliche e nelle strategie aziendali. La crescente complessità dei contesti sociali, unita alla trasformazione delle strutture familiari e alla crisi demografica, ha reso evidente la necessità di nuovi modelli organizzativi capaci di rispondere ai bisogni delle persone.
In questo scenario si inserisce la UNI/PdR 192:2026, una prassi di riferimento che definisce un sistema di gestione per promuovere il benessere delle famiglie all’interno delle organizzazioni. La norma si propone di supportare le imprese nell’adozione di politiche strutturate di conciliazione vita-lavoro, attraverso strumenti concreti, misurabili e verificabili.

 


Protocolli clinici in Odontoiatria e Ortodonzia


SDB - Protocolli clinici odontoiatrici e ortodontici - 285
Protesi mobile - Ribasatura indiretta


SDB - Protocolli odontoiatrici

SDB - Protocolli clinici ortodontici - Presentazione del caso clinico

Le regole sono importanti, ma se sono troppo rigide possono diventare un problema. Trovare il giusto equilibrio tra conformità e flessibilità è essenziale per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.
A cura di Andrea Cirincione e Alessandro Baseggio. Punto Sicuro. Mar 2025

Canino incluso erotto spontaneamente

G.A. 12 aa.

Coming Soon

Maggio 2026
  • Giovedi 21 - Nuovo software Radiografico Dexi. Corso in presenza per ASO e ODO di approfondimento tecnico sull'uitlizzo e sulle potenzialità del programma, con l'obiettivo di perfezionare la gestione dei flussi di lavoro legati all'esecuzione di Rx Panoramiche e TAC tridimendsionali. A cura di Papparotto Fabio - tecnico specializzato Dexis)
  • Martedi 26 - Riunione periodica del Personale ASO
  • Martedi 28 - Incontro con il Dr. Luca de Muri - Audit DPO/GDPR - Dr.ssa Peron C
  • Sabato 30 - BLS-D - Retraining interno - Inf. Tagliaro E
Giugno 2026
  • Giovedi 4 - Assemblea SDB srl
  • Venerdi 5 - Formazione interna del Personale ASO - Programma gestionale Horizon Blu - Compilazione angrafica, Anamnesi e Consensi - Aggiornamento OdS
  • Sabato 6 - Clinic Manager - Perucchi EUltimo incontro
  • Martedi 30ISO 9001 - Frigo M
Luglio 2026
  • Mercoledi 1 - ISO 9001 - Frigo M
  • Mercoledi 1 - Extraction day
  • Giovedi 16 - ISO 9001 - Frigo M
  • Sabato 18 - Air flow - Corso di formazione
Settembre
  • Mercoledi 30 - Certificazione ISO 9001 - Audit
Ottobre
  • Sabato 10 - Formazione in presenza - Rischio Incendio - Ing Bresolin A

BLS-D - Basic Life Support and Defibrillation


Esercitazioni giornaliere di BLS-D su manichino
Ore 08.30/08.45
A cura di Antonella Maddalena
Esercitazione 64/22 giu 2026

Formazione interna

30 mag 2026 - BLS-D Continuing Education - Tagliaro Elisa (P.S. Ospedale di Valdagno)

28 feb 2026 - BLS-D Continuing Education - Tagliaro Elisa (P.S. Ospedale di Valdagno)
5 apr 2025 - BLS-D Retraining - CRI - Sezione di Vicenza
30 nov 2024 - BLS-D Continuing Education - Tagliaro Elisa (P.S. Ospedale di Valdagno)
28 set 2024 - BLS-D Continuing Education - Tagliaro Elisa (P.S. Ospedale di Valdagno)
18 mag 2024 - BLS-D Continuing Education - Tagliaro Elisa (P.S. Ospedale di Valdagno)
02 mar 2024 - BLS-D Continuing Education - Tagliaro Elisa (P.S. Ospedale di Valdagno)
14 mar 2023 - BLS-D Retraining - CRI - Sezione di Vicenza. Istruttore Vidali A.
01 mar 2023 - BLS-D Retraining - CRI - Sezione di Vicenza. Istruttore Scalco G.
29 mar 2021 - BLS-D Retraining - CRI - Sezione di Vicenza. Istruttore Vidali A.
03 mar 2021 - BLS-D Retraining - CRI - Sezione di Vicenza. Istruttore Vidali A.
12 feb 2020 - BLS-D Continuing Education - Tagliaro Elisa (P.S. Ospedale di Valdagno)
03 lug 2019 - BLS-D Continuing Education - Tagliaro Elisa (P.S. Ospedale di Valdagno)
17 apr 2019 - BLSD Retraining. IRC - Italian Resuscitation Council. CRI - Sezione di Vicenza. Istruttore Vidali A.
13 mar 2019 - BLS-D Continuing Education - Tagliaro Elisa (P.S. Ospedale di Valdagno)
24 ott 2018 - BLS-D Continuing Education - Tagliaro Elisa (P.S. Ospedale di Valdagno)
21 mar 2018 - BLSD Retraining. IRC - Italian Resuscitation Council. CRI - Sezione di Vicenza. Istruttore Vidali A.
10 mar 2018 - BLSD Certificazione. IRC - Italian Resuscitation Council. CRI - Sezione di Vicenza. Istruttori Dott. Andaloro G. e Vidali A.
14 feb 2018 - BLS-D Continuing Education - Tagliaro Elisa (P.S. Ospedale di Valdagno)
03 mag 2017 - BLS-D Continuing Education - Tagliaro Elisa (P.S. Ospedale di Valdagno)
14 feb 2017 - BLS-D Continuing Education - Tagliaro Elisa (P.S. Ospedale di Valdagno)
02 nov 2016 - BLSD Retraining. IRC - Italian Resuscitation Council. CRI - Sezione di Vicenza. Istruttore Vidali A.
16 mar 2016. Simulazione di emergenze sulla poltrona del dentista - Quarello A.
26 set 2015 - BLS-D Certificazione. IRC Italian Resuscitation Council. CRI Sezione di Vicenza. Istruttori Dott. Andaloro G. e Vidali A.
18 mar 2015 - BLSD Retraining. IRC - Italian Resuscitation Council. CRI - Sezione di Vicenza. Istruttore Vidali A.

Bibliografia
Arresto cardiaco. Tutti i cittadini devono intervenire per salvare una vita. Le nuove Linee guida europee
Pubblicate sul Resuscitation Journal le nuove indicazioni realizzate grazie al lavoro di 150 esperti di 29 paesi, che sottolineano il ruolo delle persone comuni nella gestione degli arresti cardiaci. Indicazioni essenziali la formazione sul primo soccorso a scuola e per il rilascio della patente e il ruolo del 118 che deve fornire istruzioni in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

QUADERNI dello SDB

BLS e BLS-D nello studio odontoiatrico
Perché frequentare il corso che fornisce competenze salvavita e quali sono gli obblighi normativi. Deve essere coinvolto anche il personale di studio?

QUADERNI dello SDB

ECM/FAD 2015 - Dental Cadmos 2015©

QUADERNI dello SDB

QUADERNI dello SDB

Norma UNI EN ISO 9001 - 2.5.10 - Prot10

QUADERNI dello SDB


Gestire le emergenze nello studio odontoiatrico
Recenti fatti di cronaca ricordano la necessità, per l’odontoiatra e tutto il Team, di essere preparati a gestire le emergenze.

QUADERNI dello SDB

QUADERNI dello SDB

Un factsheet dell’Inail si sofferma sulla diffusione e l'utilizzo dei defibrillatori nei luoghi di lavoro. Focus sulla normativa in materia, sulla catena della sopravvivenza e sulla formazione all’uso del DAE nei luoghi di lavoro.
Punto Sicuro. 2025

Quiz BLS-D

Quiz BLS

QUADERNI dello SDB

Allegato A DGR 2487/2014. DISPOSIZIONI APPLICATIVE. APRILE 2015 Versione 1.1 Regione Veneto

Salvata in uno studio grazie al defibrillatore ed alla prontezza dell’odontoiatra
In provincia di Treviso una paziente colta da un malore al termine di un intervento odontoiatrico viene rianimata dall’odontoiatra grazie al defibrillatore.

QUADERNI dello SDB

sabato 20 giugno 2026

Igienista dentale

SDB - Risorse umane
Ricerca personale

La diagnosi di igiene orale: un paradigma consolidato nella letteratura internazionale
La prof.ssa Nardi sottolinea l'importanza della prevenzione avanzata e della gestione interdisciplinare della salute orale, obiettivo raggiungibile tramite una diagnosi di igiene orale volta a individuare i bisogni assistenziali e preventivi del paziente, legati a fattori di rischio, stili di vita e risposte a specifici trattamenti domiciliari e professionali.

Competenze e autonomia: quando la prevenzione è una professione
Alcune considerazioni della presidente AIDI Maria Teresa Agneta in merito dell’autonomia professionale dell’igienista dentale.

Arriva un'importante pronuncia del TAR Marche sul tema degli studi di igiene dentale e dei requisiti autorizzativi.
Con la sentenza n. 752 del 1° giugno 2026, i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso proposto dalla Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP, confermando la legittimità delle scelte regionali legate alla precedente D.G.R. 214/2023.
Ecco i punti chiave della decisione emersa dal comunicato ufficiale della FNOMCeO (la sentenza è allegata al comunicato, seguire il link):
  • Niente studi autonomi: Viene ribadito che l’igienista dentale non può aprire uno studio professionale in totale autonomia.
  • Obbligo di compresenza: Le prestazioni dell'igienista devono essere eseguite sempre su indicazione e sotto la compresenza dell'odontoiatra.
  • Regime autorizzatorio: Confermato lo stop all'inserimento di questa specifica figura in un regime di autorizzazione per studi autonomi, blindando la linea interpretativa della Commissione Albo Odontoiatri (CAO) nazionale.
Una sentenza destinata a "fare giurisprudenza" e che dovrebbe aiutare a delineare con più chiarezza i confini e le competenze all'interno degli studi odontoiatrici.

L’Igienista dentale non può aprire uno studio autonomo
Il Tar Marche accoglie la linea della Commissione Albo Odontoiatri nazionale. Senna: “Necessarie l’indicazione e la compresenza dell’Odontoiatra, che può anche svolgere prestazioni di igiene dentale”
Autore: Ufficio Stampa FNOMCeO - 03/06/2026
Le prestazioni dell’Igienista dentale devono essere rese su indicazione e con la compresenza dell’Odontoiatra. A ribadirlo, confermando quindi che gli Igienisti non possono aprire studi professionali autonomi, è il Tar Marche, con la sentenza n° 752 del 1° giugno scorso, emessa a seguito del ricorso proposto dalla Federazione nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP contro la Regione Marche e nei confronti della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e degli Ordini dei Medici delle Marche, che si sono costituiti in giudizio. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile e comunque infondato.
“Il giudizio – commenta il Presidente della Commissione Albo Odontoiatri (CAO) nazionale, Andrea Senna – si è concluso con il pieno accoglimento della linea consolidata della FNOMCeO e della CAO nazionale e ha stabilito principi importanti. In primo luogo, il Collegio non ha ravvisato ragioni per discostarsi dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1703 del 9 marzo 2020, che ha ben chiarito che è la stessa disciplina nazionale a prevedere la necessaria compresenza tra la figura dell’Igienista dentale e quella del Medico Odontoiatra. Come riportato nel testo della Sentenza stessa: ‘Ciò a tutela della salute del paziente, potendo il Medico, qualora presente, prontamente intervenire in casi di urgenza o di necessità, senza che ciò si traduca in una compromissione dell’autonomia tra le due figure, che restano non più legate da un rapporto gerarchico ma di collaborazione professionale, dove ciascuna è responsabile per la prestazione posta in essere’”.
“In seconda istanza – continua Senna – i giudici hanno precisato che non si si concretizza il paventato assorbimento delle competenze professionali dell’Igienista dentale da parte degli Odontoiatri o dei Medici chirurghi abilitati all’esercizio dell’Odontoiatria con la prevista possibilità che anche questi ultimi possano effettuare le prestazioni d’igiene dentale. E questo dal momento che ‘tale previsione, oltre a rispondere al principio del più contiene il meno, nel senso che sarebbe incomprensibile e paradossale escludere la possibilità al medico di svolgere anche prestazioni di igiene dentale ove necessario, è sostanzialmente volta a fronteggiare situazioni particolari, in cui anche sedute di igiene orale possano necessitare di anestesia o di diagnosi di patologia’ esorbitando dalle competenze dell’igienista e richiedendo il necessario coinvolgimento della figura medica”.
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L’igienista dentale non può aprire uno studio autonomo: conferma dal Tar Marche
Autonomia e indipendenza della professione di Igienista dentale
Ferma critica alla sentenza del TAR Marche della Commissione di Albo nazionale degli Igienisti dentali e della Federazione nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP
La Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e la Commissione di albo nazionale degli Igienisti dentali esprimono la più ferma – rispettosa, ma motivata – critica nei confronti della sentenza del TAR Marche n. 752/2026, che ha respinto il ricorso promosso avverso la disciplina regionale in materia di autorizzazione all’esercizio professionale dell’Igienista dentale.
Pur prendendo atto del dispositivo, si ritiene che l’impianto motivazionale della decisione proponga una lettura eccessivamente restrittiva e anacronistica del ruolo e delle competenze dell’Igienista dentale. Tale interpretazione non è coerente con l’evoluzione dell’ordinamento, in particolare con i principi sanciti dalle leggi n. 42/1999, n. 24/2017 e n. 3/2018, che hanno progressivamente riconosciuto alle professioni sanitarie piena autonomia, responsabilità e dignità ordinistica.
La sentenza del TAR Marche rispolvera un arcaico principio di “assorbimento” che, di fatto, rischia di svuotare di significato la professione dell’Igienista dentale. È paradossale e giuridicamente insostenibile che una professione sanitaria, dotata per legge di un proprio profilo, di un autonomo percorso formativo universitario abilitante, di un Albo dedicato e di un Ordine di appartenenza, possa essere considerata fungibile o assorbibile da un’altra.
Del resto, ogni professione sanitaria esiste in quanto titolare di un proprio campo di attività e di responsabilità.
L’interpretazione dei Giudici marchigiani, basata sul principio obsoleto per cui “il più contiene il meno”, nega questa specificità e riporta l’orologio indietro a una concezione gerarchica e non multidisciplinare del sistema sanitario, in netto contrasto con le più moderne logiche di integrazione e collaborazione tra professionisti.
La piena autonomia dell’Igienista dentale non è, infatti, una rivendicazione corporativa o di categoria, ma una garanzia di qualità, appropriatezza e accessibilità delle cure per i cittadini.
L’interpretazione restrittiva della “compresenza” fisica e funzionale con l’odontoiatra, lungi dal rappresentare un reale vantaggio per la sicurezza del paziente, finisce per limitare la possibilità di sviluppare modelli organizzativi innovativi, fondati sulla prossimità e sulla presa in carico preventiva della persona assistita.
Si ha il fondato timore che, dietro la foglia di fico della tutela della salute, si celino in realtà logiche che nulla hanno a che vedere con la sicurezza delle cure, ma che rispondono piuttosto a una visione conservatrice dei modelli professionali. Tale visione appare tesa a preservare assetti economici consolidati a discapito dell’innovazione, dell’efficienza del sistema e, in ultima analisi, della libera scelta del cittadino di accedere a prestazioni di prevenzione fondamentali per la propria salute.
La decisione del TAR Marche, infatti, fonda la necessità della compresenza dell’odontoiatra su un generico e non meglio specificato “rischio per la sicurezza del paziente”. Tale affermazione appare priva di qualsiasi riscontro scientifico e normativo. Le prestazioni tipiche dell’Igienista dentale, come l’ablazione del tartaro o l’educazione sanitaria, sono definite a “rischio pressoché nullo” e sono fortemente raccomandate dalle linee guida del Ministero della salute quali strumenti essenziali di prevenzione per la salute orale e sistemica. Imporre un vincolo organizzativo così gravoso e indifferenziato per tutte le attività dell’igienista dentale appare, pertanto, una misura manifestamente sproporzionata e irragionevole.
Infine, l’enfasi sul termine “indicazione” come presupposto di una necessaria subordinazione o compresenza spaziale travisa del tutto il significato del rapporto tra professionisti. L’indicazione” definisce l’opportunità di un trattamento (“il cosa”), ma lascia al professionista sanitario che lo esegue la piena autonomia tecnica e operativa nella sua realizzazione (“il come”), in base al principio cardine dell’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico, che fonda l’esercizio di ogni professione intellettuale.
Per tutte queste ragioni, la Federazione nazionale e la Commissione di Albo nazionale degli Igienisti dentali:
  • confermano il proprio impegno a tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della professione, nel pieno rispetto del quadro normativo vigente;
  • annunciano che valuteranno ogni iniziativa nelle sedi competenti, giurisdizionali e istituzionali, per promuovere una corretta interpretazione delle norme che sia coerente con le leggi di riforma e con la piena dignità della professione;
  • si rendono disponibili a un confronto costruttivo con il Ministero della Salute e le Regioni per definire modelli organizzativi che valorizzino le competenze di tutti i professionisti, nel superiore interesse della salute dei cittadini.
Così come richiamato dal Relatore nella sentenza del TAR Marche n. 752/2026 e dapprima nello stesso epilogo della sentenza del Consiglio di Stato n. 1703/2020, le attuali ed oggettive conoscenze scientifiche e le opportunità terapeutiche impongono un intervento apposito e chiarificatore del Legislatore, affinché il quadro normativo rifletta finalmente l’attuale realtà clinica e garantisca risposte adeguate ai bisogni di salute dei cittadini.
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La professione di igienista dentale: stressante ma con il tempo si impara a gestirlo
Una ricerca USA fotografa gli igienisti dentali considerando stress, lavoro emotivo e benessere professionale. Ecco i rischi e come si può imparare a gestire.

Fotografia odontoiatrica


A cura della Dr.ssa Balestro Francesca


Aggiornamenti
Come gestire le fotografie scattate per finalità cliniche e scientifiche
I consigli degli esperti: massima attenzione, ricordando che si tratta di dati sanitari personali. Ancora più cautela è necessaria quando le immagini vengono condivise con collaboratori o con l’odontotecnico.

Foto dei pazienti condivise senza consenso
Cosa l’odontoiatra deve considerare, sapere e tenere presente quando usa una foto di un proprio paziente non per finalità cliniche e scientifiche.

Fotografare il paziente, attenti alla sua privacy
L’avvocato Montaldo: attenzione all’utilizzo che se ne fa. La fotografia è anche un dato personale e, nel caso in specifico, un dato sanitario.
Odontoiatria 33 - 25 feb 2021

Garante: no alla diffusione delle foto di un paziente senza consenso. Sanzionato un medico per 5mila euro.
15 giu 2026

Lo strumento di elezione per la costruzione della propria immagine professionale
La fotografia ha assunto negli anni un ruolo talmente importante da risultare essenziale nella pratica clinica, sino a potersi definire a pieno titolo come una vera e propria “disciplina scientifica”.
Odontoiatria33. 10 giu 2024

Thiago Martins Meira et al. Progress in Orthodontics 2021, 22:7 | Published on: 8 March 2021